La scuola sceglie la via dei licei 
Cambiare tutto per non cambiare nulla?

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

A sorpresa (del resto, come ci ha abituati) il ministro Valditara ha scoperto un’altra carta, subito trasformata in decreto: gli istituti tecnici mutano la loro denominazione in “licei tecnologici” e gli istituti professionali in “licei professionali”. Un bel colpo davvero: tutti licei!

Giusto o sbagliato? Difficile giudicare, soprattutto perché questa riforma evoca visioni diverse e contrapposte della scuola, specie perché non tocca i contenuti e i piani di studio originari, ma si limita alla denominazione ufficiale entro il quadro dell’istruzione superiore. E allora?  Non sarà un “cambiare tutto per non cambiare nulla”? Una sorta di “todos caballeros” alla maniera dell’imperatore Carlo V in visita ad Alghero nel 1541?

Il rischio sarà concreto se non si riscontreranno le ragioni per cui, all’atto delle iscrizioni, oltre la metà degli studenti ha preferito, sinora, di scriversi ai licei tradizionali; per contro, pensando che l'introduzione dei licei tecnologici e professionali li renderebbe più attrattivi al fine di avvicinare i giovani alle richieste del mercato del lavoro. Una sorta di ripescaggio dell'istruzione tecnica e professionale da scuola di “serie B” per una valorizzazione che non può essere solo di facciata. In proposito, occorre considerare che, all’attuale condizione della scuola professionale, ha concorso la scuola stessa nel modo di orientare, verso di essa, gli studenti ritenuti più fragili per preparazione o per comportamento, nella distorta convinzione che lì (nel professionale) le richieste intellettuali siano più leggere e poi perché lì si preferiscono le attività pratiche.

Ma un’altra riflessione dovrà essere fatta sull’appiattimento che si è fatto dei programmi alle richieste del tessuto produttivo locale, trascurando di formare cittadini con una buona base culturale globale. La cultura e la capacità di gestire il penero critico non si possono disgiungere dal destino degli studenti, perché diventino cittadini consapevoli e attivi.  Impegno di base dovrà essere l’eliminazione dello stigma di scuola inferiore. Sembra giusto vedere, in questo mutamento di denominazione, il riconoscimento della pari dignità formativa a tutti gli studenti quale che sia l’indirizzo di studio prescelto, avendo l’università come comune e possibile sbocco naturale.

Insomma, non sia un intervento puramente cosmetico e superficiale, come molti intellettuali e critici sono pronti a sottoscrivere.

Gli articoli di questo numero:

Maria Rosaria Tosiani pone all’attenzione “Il Programma Annuale 2027 - La programmazione delle risorse finanziarie”, ripercorrendo tutte le indicazioni operative per la sua predisposizione secondo la nota ministeriale n. 71172 del 29 settembre 2026. Salvo possibili proroghe, come è avvenuto negli scorsi anni, il Programma Annuale 2027 deve essere predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del DSGA, entro il 30 novembre 2026 (art. 5, comma 8 del D.I. 129/2018). Lo stesso documento dopo il parere dei revisori dei conti dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto entro e non oltre il 31/12/2025 (art. 5, comma 9 del D.I. 129/2018).

Rocco Callà si sofferma su “La contrattazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa anno scolastico 2026/2027”, ricordandoci che, per gli adempimenti e le regole a cui attenersi nella contrattazione delle risorse destinate al personale dipendente, bisogna fare riferimento alle norme contenute nel CCNL 2022/2024 e in particolare all'art.11 che disciplina modalità e materie della contrattazione d'istituto. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente la parte pubblica e la parte sindacale rappresentata dalla RSU e dai soggetti sindacali provinciali firmatari del contratto collettivo.

Paolo Pieri tratta della “Sicurezza a scuola: gli addetti all’evacuazione e al salvataggio (ASES)”, richiamando il D.Lgs n. 81/08, che individua chiaramente, tra le figure chiave della gestione delle emergenze, gli addetti all'evacuazione e al salvataggio e che, a distanza di oltre diciassette anni dall'entrata in vigore del Testo Unico, il nostro ordinamento non dà corpo a una norma che ne definisca in modo specifico il percorso formativo, lacuna che non è stata colmata dal pacchetto di decreti che, nel 2021, ha superato il vecchio D.M. 10 marzo 1998.

Gianluca Dradi ragiona su “Uscita anticipata degli alunni con disabilità: quando è discriminatoria” sulla scorta della sentenza della Cass. Civ. del 16 luglio 2026 in ordine al caso di una scuola d’infanzia paritaria che imponeva l’uscita anticipata alle 14.30 a un bambino con disturbo dello spettro autistico in situazione di gravità, mentre gli altri alunni restavano a scuola fino alle 16.00. Su ricorso della famiglia, il Tribunale accertava la condotta discriminatoria, ma la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame della scuola, riformando la decisione.

Antonietta Di Martino, con “AI ACT e disciplina nazionale: il contrasto alle discriminazioni nel mondo del lavoro”, chiude il percorso in tre tappe dedicato al tema delle pari opportunità nei contesti organizzativi, affrontando la governance dell'intelligenza artificiale nei processi di lavoro, alla luce dell'AI Act e della Legge n. 132/2025 e mettendo in rilievo che, seppure si accertino vantaggi in termini di efficienze e oggettività, d’altro canto si producono risultati discriminatori perché può incorporare nei propri modelli caratteristiche e distorsioni presenti nei dati di addestramento o nelle modalità con cui viene utilizzato.

Mario Di Mauro si chiede “Cosa vuol dire ‘Europa’ per un paese come la Turchia che sa bene delle sue tante ragioni di esistere?” Domanda imbarazzante e risposta ardua da comporre. Si tratta di un paese di straordinaria vivacità e mai come in questi ultimi anni è stato così tanto alto l’interesse per sostenere la lingua e la storia turca all'estero e non solo grazie ad apposite scuole e centri culturali ma soprattutto grazie a progetti e accordi portati avanti direttamente dal Ministero dell'Istruzione Nazionale a dimostrazione di quanto vale oggi il paese nel suo poter essere insieme una risorsa per lo sviluppo locale ma anche un attore il cui ruolo internazionale sarà sempre più determinante in materia educativa in una nuova Europa ancora tutta da progettare.

Vittorio Venuti propone “L’empatia, chiave di volta della relazione insegnante-allievo”. Dal rilievo che assume l’empatia per l’intelligenza emotiva, si comprende come sia estremamente importante che l’insegnante affini la propria sensibilità osservativa e dialogica e rilevi eventuali nuclei di disturbo prima che si facciano clamorosi, che si qualifichi come empatico e come sapiente osservatore delle dinamiche comportamentali espresse dagli alunni o li interessino profondamente in qualche modo. In effetti, l’empatia si qualifica come una particolare capacità di entrare in relazione e comprendere l’alunno, ma anche come strumento per stabilire una relazione efficace, promuovere autostima, intercettare le potenzialità e favorire migliori forme di apprendimento e di prestazione.

Tullio Faia, per i Casi della scuola, chiarisce “Per quali alunni/studenti si redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP)?”, precisando che si tratta di uno strumento che può essere obbligatorio oppure facoltativo a seconda dei casi, se l’alunno/a ha una certificazione DSA oppure no. Il PDP può essere redatto dal Consiglio di classe quando l’alunno presenti Bisogni Educativi Speciali senza certificazione DSA. Esempi:Difficoltà di apprendimento non certificate; Svantaggio socio-economico o culturale; Alunni stranieri (con difficoltà linguistiche); Situazioni temporanee (malattia, disagio emotivo, ecc.).

Anna Armone, per la rubrica La scuola nella giurisprudenza, propone l’interrogativo “Danni subiti dal docente causati da un alunno disabile: chi ne risponde?”. In una recente sentenza, il Tribunale civile di Lecce ha applicato gli articoli 1218 e 2087 del Codice Civile, stabilendo una responsabilità contrattuale dell’amministrazione per violazione degli obblighi di vigilanza e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un docente della classe era stato aggredito da un alunno disabile in assenza del docente di sostegno. La disabilità dell’alunno, dunque, non esclude automaticamente una responsabilità risarcitoria: è necessario accertare, in concreto, la sua capacità di intendere e di volere, l’età, la gravità e prevedibilità dei comportamenti, nonché le misure organizzative e di sicurezza predisposte dalla scuola. X

 

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